Col nome di Legge Bersani si intende un intervento legislativo emanato sotto il Governo Prodi dall’allora Ministro dello Sviluppo Economico, Pier Luigi Bersani.
Gli interventi previsti si proponevano di snellire il mercato e tutelare i consumatori in situazioni che li vedevano penalizzati in alcuni settori e mercati di monopolio. Ed in questa prospettiva si inserisce la misura riguardante il c.d recesso anticipato.
Precedentemente alla novità legislativa i contratti stipulati dagli utenti con gli operatori di telefonia, internet, comunicazioni elettroniche o reti televisive obbligavano i consumatori a rimanere fedeli poichè a questi ultimi non era riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto. Ma grazie all’intervento legislativo, è facoltà del contraente (inserita nel contratto) recedere dal contratto o traslare le utenze ad altro operatore senza vincoli temporali, ritardi e spese ingiustificate. Cosa significa tutto ciò?
(1) che l’operatore non può imporre, per contratto, un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni;
(2) che ogni clausola difforme, qualora fosse inserita nel contratto, è considerata nulla;
(3) che le uniche spese a cui andrebbe incontro l’utente sono solo quelle giustificate dal costo dell’operatore per la fornitura del servizio.
Relativamente al comportamento degli operatori, purtroppo, nel corso degli anni successivi all’emanazione del decreto (2007) si sono registrate interpretazioni della norma sfavorevoli per gli utenti. Per porre fine ad ulteriori vessazioni imposte dall’operatore, che quasi sempre si sono tradotte nell’imposizione di penali, va ribadito chel’utente è tenuto a versare soli “costi di gestione dell’operatore”, somma che non si identifica con alcuna penale ma piuttosto con le spese vive che il gestore sostiene per le operazioni di disattivazione del servizio.
Nel caso di pratiche scorrette da parte dei gestori che erogano servizi telefonici, televisivi, ecc. come difendersi?
Trattandosi di una pretesa illegittima il cliente deve difendersi. Quest’ultimo può rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale per avvalersi della cosiddettaconciliazione, procedura snella e rapida che presenta il vantaggio di accelerare i tempi per dirimere la controversia.
Nel caso di penali il cliente deve per prima cosa inviare con raccomandata A/R una lettera di diffida, ovvero si intima al gestore di non chiedere penali altrimenti ci si rivolgera’ all’autorita’ competente. Quest’azione è necessaria e precede il rivolgersi all’ autorità giudiziaria o amministrativa. Contestualmente si può chiedere anhe l’eventuale rimborso di quanto versato e dunque illegittimamente incamerato dall’operatore a titolo di penale. Solo qualora la raccomandata non abbia effetto si ricorrerà alla conciliazione.
Come è possibile desumere, la norma è a vantaggio del consumatore che per molto tempo ha subito contratti unilaterali senza facoltà di recesso.