L’Arbitrato

L’arbitrato può essere definito come un metodo alternativo, volontario e non vincolante, previsto dal Codice Civile, per la risoluzione di controversie che, viceversa, avrebbero avuto bisogno del procedimento giudiziario.In altre parole ci si affida ad un soggetto terzo rispetto alle parti coinvolte nella controversia, l’arbitro appunto, che è chiamato a trovare idonea e dirimente soluzione, collocandosi al di fuori del processo civile. Non per tutti i diritti si può ricorrere all’arbitrato. E’ fatto appunto divieto per tutto quanto concerne il diritto di famiglia.

Per snellire gli eventuali procedimenti giudiziari sin dalla fase contrattuale si può decidere di inserire una  clausola compromissoria con la quale le parti si impegnano a ricorrere all’arbitrato e quindi a trovare una soluzione che soddisfi entrambi.

Posta così la situazione, proviamo ad enucleare i vantaggi di tale strumento giuridico:

(1)  si riducono i tempi: notoriamente affidarsi ai tribunali civili comporta lungaggini e dilatazioni temporali che possono durare svariati anni. Con l’arbitrato tutto diventa più celere;

(2) si riducono i costi o meglio si razionalizzano le spese poichè i costi sono prefissati e inferiori rispetto al procedimento giudiziario ordinario;

(3) la decisione (detta lodo arbitrale) ha efficacia di sentenza.

Una volta stabilito cos’è l’arbitrato e a cosa serve, resta da evidenziare come avviare l’arbitrato.


La domanda si avvia a seguito di iniziativa di una delle parti e deve contenere una descrizione dei fatti, una indicazione anche sommaria del valore della controversia, eventuali mezzi di prova e l’indicazione  del tipo di arbitrato (rituale o irrituale) e del tipo di pronuncia (secondo diritto od equità) e un’indicazione degli arbitri.

Qualora si tratti di imprese o società deve anche essere allegata una visura recente della Camera di Commercio.

Gli arbitri possono essere anche più di uno (collegio arbitrale) purchè in numero dispari.

In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Presidente del Tribunale nei modi previsti dal Codice di Procedura Civile. Il processo arbitrale comincia, quindi, con la domanda di arbitrato.

Se la clausola prevista nel contratto fa riferimento espressamente ad una camera arbitrale (aziende speciali delle Camere di Commercio ed iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero di Giustizia) allora la parte può depositare una domanda di arbitrato presso gli uffici competenti con raccomandata ma anche con posta elettronica certificata (PEC).