Il codice del consumo

Il 23 ottobre del 2005 è entrato in vigore il Codice del consumo, stabilito dal  Decreto legislativo n.206 del 6 settembre 2005, allo scopo di armonizzare e riordinare le normative concernenti i processi di acquisto e consumo ed assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti .

Il Codice del consumo si compone oggi di 170 articoli e la sua approvazione rappresenta una pietra miliare nella tutela dei consumatori soprattutto perché la grande opera di riassetto ha assunto come filo conduttore ogni  fase del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle associazioni di tutela.

L’approvazione del nuovo testo unico delle leggi vigenti in ambito dei diritti del consumatore è stato quindi un passo importante verso una visione d’insieme dell’ampia normativa concernente il consumatore che, prima di quel momento, era esclusivamente rimessa alla legislazione di settore in modo disorganizzato e per lo più come recepimento delle direttive comunitarie.

Il codice del consumo è stato redatto fondamentalmente per cercare di definire le posizioni dei soggetti interessati dalla legge,  non si propone quindi  di innovare rispetto alle precedenti normative, ma piuttosto di conseguirne la loro armonizzazione e riordino allo scopo di  rendere più semplice il reperimento delle regole scritte nel corso degli anni a tutela dei consumatori.

Questo  corpo unico di regole a cui non solo i tecnici del diritto ma anche gli stessi consumatori assistiti dalle relative associazioni possono far riferimento, si prefigge di regolare i rapporti di consumo in primis precisando le definizioni fondamentali di consumatore e professionista:

il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ed usufruisce dei beni o i servizi offerti dal professionista;

il professionista è invece la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Il codice quindi non si applica nei rapporti tra  professionisti cioè tra soggetti che operano entrambi per scopi relativi alla loro attività professionale o imprenditoriale (i quali sono tutelati dall’applicazione dell’ordinaria disciplina del codice civile) ma in quei rapporti in cui il soggetto debole (consumatore) è spinto all’acquisto prevalentemente da fattori emotivi e suggestioni create ad arte dal professionista attraverso la pubblicità e che potrebbero generare scelte che alla fine si rivelerebbero dannose per il consumatore.