Il termine prescrizione indica la decadenza, o estinzione, di un reato, dopo un determinato lasso di tempo, quando, durante questo periodo, non è stata emessa la sentenza di condanna.
Si ritrova tale concetto sia nell’ambito del diritto civile che in quello penale. Nel primo, il termine indica l’individuazione del periodo, dopo cui, il diritto a cui la prescrizione è sottoposta non è più esercitabile. In ambito penale, invece, riguarda precisamente un reato, che decade appunto, dopo il periodo di tempo stabilito. Dunque, si può anche dire che la prescrizione penale equivale alla rinuncia da parte dello Stato di perseguire un soggetto per un determinato reato.
Lo stesso concetto di “prescrizione” mette in moto una serie di punti su cui ragionare: primo tra tutti il dibattito sul punire o non punire e cosa ancora più importante, il concetto di oblio di un reato. Ciò comporta una distinzione, dunque, tra il momento in cui il fatto viene commesso e l’interesse nell’attualità del punire. Come è facile intendere, infatti, il periodo perché avvenga una prescrizione varia in base alla pena stabilita; per questo motivo reati molto gravi (come alcuni delitti o le sentenze di ergastolo in generale) non possono usufruire della prescrizione. Per i reati meno gravi, come dicevamo, il tempo di prescrizione viene calcolato in base alla pena.
È doveroso ricordare che, come disciplinato dall’art. 158 del Codice Penale, “Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente (o continuato), dal giorno in cui è cessata la permanenza (o la continuazione).”
Il corso della prescrizione può essere, invece, interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Altri casi comuni in cui il termine di prescrizione si interrompe sono l’applicazione di misure cautelari personali, la convalida di fermo o l’arresto.
Per saperne di più ricordiamo che i principi fondamentali dell’istituto della prescrizione sono regolamentati dagli artt. 157-160 del Codice Penale.
Un caso di prescrizione … mancata
A far parlare nuovamente di prescrizione è stato il freschissimo caso di Marco Tronchetti Provera e della sua rinuncia a beneficiare della prescrizione. La rinuncia alla prescrizione è un fenomeno relativamente raro, per ovvi motivi di convenienza, e il caso di MTP ha fatto relativamente scalpore, come testimoniato dai tanti articoli apparsi sul web sull’argomento. Per saperne di più:
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2015/04/17/AR1LR29D-prescrizione_rinuncio_tronchetti.shtml